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Art. 21 Rappresentazione dei fondi nel piano per il registro fondiario 17
1 I punti e le linee di confine degli immobili e dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie nonché le miniere sono raccolti, gestiti, aggiornati e rappresentati conformemente alle norme per la misurazione ufficiale. 2 La modifica delle linee di confine di immobili, di diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie nonché la modifica spaziale di miniere nel registro fondiario presuppongono l’esistenza di documenti di mutazione firmati dall’ingegnere geometra competente (art. 46a OMU18). 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). |