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Art. 22 Intavolazione di diritti per sé stanti e permanenti e di miniere
1 I seguenti diritti sono intavolati come fondi nel registro fondiario su richiesta scritta dell’avente diritto:
2 L’intavolazione avviene mediante apertura di un foglio nel libro mastro e descrizione del fondo, con l’indicazione della designazione del fondo serviente ed eventualmente la durata di tale diritto. 3 Per le concessioni di diritti d’acqua, sul foglio del libro mastro sono indicate le parti di corso d’acqua in questione ed eventualmente il registro dei diritti esistenti sui corsi d’acqua previsto dall’articolo 31 della legge 22 dicembre 1916 sulle forze idriche. |