Art. 23a Registro degli identificatori di persone
1 Ogni persona fisica titolare di un diritto immobiliare che risulta dal libro mastro è iscritta con il proprio numero AVS nel registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato. Il numero AVS non figura né nel libro mastro né nel libro giornale né nei registri ausiliari di cui all’articolo 13. 2 Le iscrizioni del registro degli identificatori di persone sono collegate con le corrispondenti iscrizioni del libro mastro. A scopo d’identificazione possono essere collegate con le iscrizioni dei registri ausiliari di cui all’articolo 13. 3 Il registro degli identificatori di persone contiene, per ogni persona iscritta:
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