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Art. 23c Attribuzione del numero AVS nella procedura di trattamento
1 Nella procedura di trattamento l’ufficio del registro fondiario attribuisce a una persona il suo numero AVS nel registro degli identificatori di persone non appena ha identificato tale persona in modo sufficientemente sicuro. 2 A tal fine interroga le fonti di dati inserendo i dati di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera a di cui dispone. 3 Se, interrogando le fonti di dati, non può identificare l’interessato in modo sufficientemente sicuro, effettua ulteriori accertamenti. Può:
4 Se constata che l’UCC non ha ancora assegnato un numero AVS alla persona interessata, gli chiede di farlo. 5 Se non può identificare la persona interessata in modo sufficientemente sicuro o attribuirle un numero AVS, lo annota nel registro degli identificatori di persone. L’attribuzione successiva del numero AVS è possibile in qualsiasi momento. 6 La prosecuzione e la conclusione della procedura di trattamento sono indipendenti dall’attribuzione del numero AVS. |