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Art. 23d Verifica periodica
1 L’ufficio del registro fondiario riprende nel registro degli identificatori di persone i risultati delle verifiche periodiche della correttezza dei numeri AVS effettuate dall’UCC (art. 134quinquies cpv. 3 OAVS23). 2 Eccettuata la cancellazione dei numeri AVS annullati dall’UCC, l’aggiornamento dei dati del registro degli identificatori di persone è effettuato automaticamente. 3 Se l’UCC annulla un numero AVS, l’ufficio del registro fondiario cancella la relativa attribuzione del numero AVS nel registro degli identificatori di persone e procede a una nuova attribuzione. 4 In caso di nuova attribuzione o di incertezze l’ufficio del registro fondiario procede conformemente all’articolo 23c capoversi 3–5. |