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Art. 27 Accesso elettronico 25
1 I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a.26 2 Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d’informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie. 3 ...27 4 I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell’interfaccia di cui all’articolo 949a capoverso 3 CC. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 27 Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2019, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). |