1 I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:
- a.
- i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali;
- b.29
- le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200331 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche;
- bbis.32
- gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all’articolo 30e capoverso 2 LPP33;
- c.
- gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all’esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi;
- d.
- altre persone, ai dati dei fondi:
- 1.
- loro appartenenti,
- 2.
- sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all’esercizio della loro attività o dei loro diritti;
- e.
- gli amministratori immobiliari autorizzati all’accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi.
- 2 I Cantoni possono concedere l’accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell’articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.34
3 Sono esclusi dall’accesso i documenti allegati per l’identificazione secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a.35
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918).
30 RS 211.412.11
31 RS 935.12
32 Introdotta dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918).
33 RS 831.40
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918).