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Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità 36
1 I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare:
2 Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). |