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Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico 38
Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 199239 sulla statistica federale e dalle pertinenti disposizioni esecutive. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). |