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Art. 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone nonché trasmissione dei dati all’indice di ricerca
1 I Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere ai loro dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone per il tramite di un’interfaccia ai sensi dell’articolo 949a capoverso 3 CC. 2 Provvedono affinché tali dati siano consultabili immediatamente. Assicurano l’operatività e la disponibilità dell’interfaccia durante gli orari di apertura dei loro uffici del registro fondiario. 3 Su richiesta dell’UFRF, trasmettono all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi i dati di cui all’articolo 34b capoversi 5 e 6. Trasmettono almeno una volta al giorno le modifiche di tali dati. 4 Comunicano all’UFRF se i dati di cui all’articolo 34b capoverso 5 lettera b sono trasmessi in forma pseudonimizzata o se devono ancora essere pseudonimizzati dal servizio di ricerca di fondi. 5 IlDFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli tecnici, in particolare:
6 Possono mettere a disposizione dei Cantoni un’implementazione dell’interfaccia di cui al capoverso 5 lettera b. |