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Art. 34d Accesso delle autorità abilitate in generale
1 L’UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest’ultime, i diritti d’accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. 2 La domanda contiene:
3 I cambiamenti che si ripercuotono sui diritti d’accesso devono essere comunicati spontaneamente e senza indugio all’UFRF. 4 L’UFRF mette a disposizione delle autorità cantonali di vigilanza sul registro fondiario l’elenco delle autorità abilitate con le seguenti informazioni:
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