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Art. 34g Controllo dell’accesso da parte dei Cantoni, diritto dei proprietari di fondi di ottenere informazioni
1 Il sistema cantonale interrogato protocolla automaticamente le interrogazioni effettuate mediante il servizio di ricerca di fondi. Se il sistema cantonale non è in grado di farlo, il servizio di ricerca di fondi mette a disposizione, su richiesta, gli estratti del protocollo di cui all’articolo 34f concernenti il Cantone interessato. 2 Se constata che l’interrogazione effettuata da un’autorità solleva dubbi circa l’uso della ricerca di fondi per l’adempimento dei compiti legali, il Cantone informa senza indugio l’UFRF. 3 Il diritto dei proprietari di fondi di ottenere informazioni è retto dall’articolo 30 capoverso 2. |