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Art. 35 Sicurezza dei dati
1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. 2 I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. 3 I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell’interfaccia secondo l’articolo 949a capoverso 3 CC. |