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Art. 36 Conservazione del registro fondiario cartaceo e dei registri ausiliari
1 Il libro mastro e i registri ausiliari del registro fondiario cartaceo, compresi i fogli del libro mastro separati, sono conservati ordinatamente, a tempo indeterminato e in modo sicuro. 2 Non vengono consegnati a terzi né il libro mastro né i singoli fogli del libro mastro. |