Art. 38
La comunicazione con l’ufficio del registro fondiario comprende: - a.
- le richieste destinate all’ufficio del registro fondiario, in particolare:
- 1.
- la notificazione,
- 2.
- la domanda di rilascio di un attestato,
- 3.
- la domanda di rilascio di un estratto del registro fondiario;
- b.
- le notifiche dell’ufficio del registro fondiario alle parti coinvolte, in particolare:
- 1.
- l’attestazione dell’iscrizione nel libro giornale,
- 2.
- l’attestazione dell’iscrizione nel libro mastro,
- 3.
- la definizione del termine per avviare la procedura d’autorizzazione,
- 4.
- la definizione di un termine suppletivo per l’integrazione della notificazione,
- 5.
- la decisione di rigetto,
- 6.
- l’estratto del registro fondiario,
- 7.
- l’avviso agli interessati delle operazioni effettuate nel registro fondiario a loro insaputa (art. 969 CC).
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