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Art. 44 Notifiche dell’ufficio del registro fondiario
1 Le notifiche dell’ufficio del registro fondiario devono essere provviste di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle49.50 1bis Se il documento da notificare è un atto pubblico o un’autenticazione in forma elettronica secondo l’OAPuE51, si applicano le corrispondenti disposizioni.52 2 I certificati devono contenere i seguenti attributi:53
3 Un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto può emettere un certificato qualificato soltanto se il Cantone conferma la denominazione ufficiale della funzione del titolare del certificato e la designazione dell’organizzazione. 4 Le notifiche dell’ufficio del registro fondiario sono inviate alla casella di posta elettronica della parte coinvolta, allestita su una piattaforma di trasmissione dopo l’identificazione personale del titolare della casella di posta elettronica. 5 Le notifiche possono essere trasmesse per via elettronica se la parte coinvolta è registrata su una piattaforma di trasmissione e se ha comunicato all’ufficio del registro fondiario il proprio consenso al riguardo. 50 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 52 Introdotto dall’all. n. II 3 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 53 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |