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Art. 49 Notificazione a cura di una persona autorizzata a rappresentare
1 Qualora la notificazione sia fatta per conto di una società, di una persona giuridica, di una corporazione di diritto pubblico oppure da un rappresentante della persona legittimata, va presentata una prova dei poteri di rappresentanza o un attestato del rapporto di rappresentanza delle persone operanti. 2 Nei casi in cui l’attestazione del titolo giuridico (art. 62–80) debba essere allestita come atto pubblico, il diritto cantonale può autorizzare i pubblici ufficiali a eseguire le relative richieste. |