|
Art. 5 Lingua ufficiale
1 I Cantoni decidono la lingua ufficiale o le lingue ufficiali in cui è tenuto il libro mastro in un determinato circondario del registro fondiario. 2 Le notificazioni sono presentate in una lingua ufficiale del circondario del registro fondiario in cui deve essere effettuata l’iscrizione. I Cantoni possono prevedere la presentazione delle notificazioni anche in un’altra lingua ufficiale del Cantone. 3 Le comunicazioni e le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono giuridicamente efficaci se redatte in una delle lingue ufficiali del suo circondario. 4 Le attestazioni di titoli giuridici e gli allegati sono presentati, se possibile, in una lingua ufficiale del circondario del registro fondiario. Se presentati in un’altra lingua, l’ufficio del registro fondiario può richiedere una traduzione. Può designare un traduttore. |