|
Art. 51 Documenti giustificativi
1 I documenti giustificativi devono contenere i seguenti dati sul disponente e sull’acquirente:
2 I documenti giustificativi devono inoltre contenere le indicazioni che permettono di valutare se per decisioni in merito a un fondo sia necessaria l’autorizzazione di un’autorità o il consenso di un terzo (p. es. il coniuge). 3 In caso d’acquisto di una proprietà collettiva, occorre indicare i dati necessari alla descrizione dei rapporti collettivi di proprietà conformemente all’articolo 96. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |