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Art. 52
1 Le ipoteche legali dirette secondo il Codice civile (art. 808 cpv. 4, 810 cpv. 3, 819 cpv. 2 CC) sono iscritte su notificazione del creditore ipotecario, se la somma garantita da pegno:
2 Il termine di iscrizione è garantito mediante l’annotazione di un’iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |