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Art. 54 Rapporti giuridici di diritto privato
1 In caso di comproprietà ogni comproprietario può notificare la menzione di un regolamento per l’uso e l’amministrazione, di un regolamento o delle delibere amministrative (art. 647 cpv. 1 CC); nel caso di una proprietà per piani la notificazione può essere fatta anche dall’amministratore. 2 L’autorità designata dal diritto cantonale può notificare la menzione dell’appartenenza di un fondo a un territorio con spostamenti di terreno permanenti (art. 660a cpv. 3 CC). 3 Artigiani e imprenditori possono notificare la menzione della data di inizio dei lavori sul fondo interessato (art. 841 cpv. 3 CC). 4 Le persone con facoltà di rappresentanza e le autorità possono notificare la menzione di una rappresentanza secondo l’articolo 962a CC. 5 I discendenti di un locatore di un’azienda agricola possono notificare la menzione di un diritto preferenziale di affitto (art. 5 della LF del 4 ott. 198557 sull’affitto agricolo). |