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Art. 60 Modifiche dei confini nazionali
1 Se i confini nazionali devono essere modificati, il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni giusta l’articolo 42 capoverso 1 OMU69 notifica per la menzione la modifica all’ufficio del registro fondiario del circondario interessato. 2 L’ufficio del registro fondiario iscrive la menzione nei fogli del libro mastro dei fondi interessati. 3 Eseguita la modifica dei confini nazionali e aggiornato il registro fondiario, l’ufficio del registro fondiario cancella d’ufficio la menzione. |