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Art. 66 Acquisto e trasformazione ai sensi della legge sulla fusione
1 Se la proprietà è stata acquisita in virtù della legge sulla fusione, l’attestazione del titolo giuridico per il trapasso di proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
2 In caso di trasformazioni, l’attestazione del titolo giuridico consiste in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico trasformato. 3 In caso di fusione di istituti di diritto pubblico con soggetti giuridici di diritto privato, di trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato o di trasferimento di patrimonio con la partecipazione di un istituto di diritto pubblico, l’attestazione del titolo giuridico da produrre consiste in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico assuntore o trasformato e in un estratto autenticato dell’inventario contenente i fondi. |