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Art. 71 Diritti su diritti d’acqua e miniere
Per l’iscrizione di diritti su diritti d’acqua (art. 22 cpv. 1 lett. a n. 2) e miniere (art. 22 cpv. 1 lett. b), oltre alle attestazioni del titolo giuridico indicate negli articoli 62–64 è necessario provare che sono state adempite le condizioni speciali previste dal diritto federale e cantonale, in particolare va presentata all’occorrenza l’autorizzazione scritta dell’autorità concedente. |