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Art. 77 Annotazioni in generale
1 L’attestazione del titolo giuridico per un’annotazione deve riportare le condizioni per l’esercizio del diritto annotato ed eventuali limitazioni della sua durata. 2 È fatta salva l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre su notificazione delle autorità preposte alle procedure esecutive. 3 L’attestazione del titolo giuridico per le annotazioni iscritte in virtù di un ordine di un’autorità (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 CC) consiste nella decisione provvisoria esecutiva. |