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Art. 8 Tenuta del registro fondiario
1 Il libro mastro e il libro giornale sono tenuti per lo stesso circondario del registro fondiario. 2 Nel registro fondiario tenuto su supporti informatici (registro fondiario informatizzato) i dati concernenti il libro mastro e il libro giornale sono elaborati nello stesso sistema e collegati tra loro. È possibile risalire ai dati mediante la designazione del fondo o altri criteri di ricerca, quali il nome della persona e, se del caso, l’indirizzo del fondo oppure toponimi. 3 L’Ufficio del registro fondiario ha accesso ai dati della misurazione ufficiale. 4 Nel registro fondiario tenuto su carta (registro fondiario cartaceo), il libro mastro è tenuto separatamente dal libro giornale, fa capo ai fondi ed è allestito in un libro oppure su fogli singoli. Per rintracciare persone e diritti sono tenuti un registro dei proprietari e un registro dei creditori. 5 I Cantoni possono tenere ulteriori registri ausiliari. |