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Art. 84 Verifica del diritto di disporre
1 Se la notificazione è presentata dal proprietario iscritto, l’ufficio del registro fondiario verifica se il richiedente e la persona iscritta coincidono. 2 Se la notificazione è presentata da una persona che ha acquisito un diritto già prima dell’iscrizione (art. 656 cpv. 2, 665 cpv. 2 e 3, 836, 963 cpv. 2 CC, art. 34 cpv. 3 LDFR73, art. 22 cpv. 1, 52 e 73 cpv. 2 LFus), l’ufficio del registro fondiario verifica se il richiedente e l’avente diritto coincidono. 3 Se la notificazione è presentata dall’avente diritto in base all’iscrizione (art. 964 cpv. 1 CC), l’ufficio del registro fondiario verifica se il richiedente e l’avente diritto coincidono. |