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Art. 85 Verifica in caso di notificazione da parte di un’autorità
Se la notificazione è presentata da un’autorità o da una persona con compiti pubblici (ufficio del registro fondiario, pubblico ufficiale, autorità giudiziaria, delle esecuzioni o dei fallimenti), l’ufficio del registro fondiario ne verifica la competenza per la notificazione. |