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Art. 87 Richieste incomplete
1 Se i presupposti per l’iscrizione nel libro mastro non sono soddisfatti, l’ufficio del registro fondiario respinge la richiesta. 2 L’ufficio del registro fondiario rende noto al richiedente un breve termine entro il quale presentare i documenti giustificativi mancanti. Se trascorso tale termine la richiesta non è stata completata, il registro fondiario la respinge. 3 I motivi del rigetto sono comunicati per scritto al richiedente e a tutte le altre per-sone toccate dalla decisione, con l’indicazione dei rimedi giuridici. Nel libro giornale è fatta menzione della decisione di rigetto. 4 Se la decisione di rigetto è impugnata, l’ufficio del registro ne fa menzione nel libro giornale. I Cantoni possono prevedere una menzione nel libro mastro. BGE
141 III 13 (5A_240/2014) from 18. Dezember 2014
Regeste: Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). |