Art. 87 Richieste incomplete
1 Se i presupposti per l’iscrizione nel libro mastro non sono soddisfatti, l’ufficio del registro fondiario respinge la richiesta. 2 L’ufficio del registro fondiario rende noto al richiedente un breve termine entro il quale presentare i documenti giustificativi mancanti. Se trascorso tale termine la richiesta non è stata completata, il registro fondiario la respinge. 3 I motivi del rigetto sono comunicati per scritto al richiedente e a tutte le altre per-sone toccate dalla decisione, con l’indicazione dei rimedi giuridici. Nel libro giornale è fatta menzione della decisione di rigetto. 4 Se la decisione di rigetto è impugnata, l’ufficio del registro ne fa menzione nel libro giornale. I Cantoni possono prevedere una menzione nel libro mastro. |