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Art. 88 Sospensione della procedura di iscrizione
1 Se un atto normativo federale prevede che l’ufficio del registro fondiario non possa iscrivere una notificazione nel libro mastro fintanto che un’altra autorità non abbia deciso se il negozio in oggetto richieda un’autorizzazione, l’ufficio del registro iscrive la notificazione nel libro giornale e rende noto al richiedente il termine previsto dall’atto normativo applicabile per avviare la procedura di accertamento o di autorizzazione. 2 Se la procedura di accertamento o di autorizzazione è avviata entro il termine prescritto, l’ufficio del registro fondiario ne fa menzione nel libro giornale. I Cantoni possono prevedere una menzione nel libro mastro. 3 Se la procedura di accertamento o di autorizzazione non è avviata tempestivamente o se l’autorizzazione è negata, l’ufficio del registro fondiario respinge la notificazione. 4 Le menzioni nel libro mastro sono cancellate d’ufficio se la notificazione è eseguita nel libro mastro o se la relativa richiesta è stata respinta con decisione passata in giudicato. BGE
141 III 13 (5A_240/2014) from 18. Dezember 2014
Regeste: Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). |