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Art. 95 Proprietà fondiaria dipendente
1 Se la proprietà di un fondo («fondo dipendente») deve spettare al proprietario attuale di un altro fondo («fondo principale») (art. 655a cpv. 1 CC), invece del nome del proprietario si iscrive, nella rubrica «Proprietà» del foglio del fondo dipendente, la designazione del fondo principale. 2 Se il fondo dipendente è una quota di comproprietà, la connessione dei fondi deve essere approvata da tutti i comproprietari. In tal modo rinunciano al proprio diritto di prelazione (art. 682 CC) e al diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà (art. 650 CC) sulle quote connesse. Tale accordo richiede l’atto pubblico. 3 I fondi possono essere connessi soltanto se per il fondo dipendente non sono iscritti diritti di pegno immobiliare o oneri fondiari o se, al momento della connessione, questi sono trasferiti sul fondo principale e cancellati dal fondo dipendente. 4 Se il fondo dipendente è una quota di comproprietà, anche il fondo trasformato in comproprietà deve rimanere libero da pegni immobiliari o oneri fondiari per l’intera durata della connessione. 5 La connessione è iscritta sul foglio del fondo principale nella descrizione del fondo o nella rubrica «Menzioni». |