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Art. 96 Comproprietà e proprietà comune
1 In caso di comproprietà, al nome di ogni comproprietario è aggiunta l’indicazione della rispettiva quota («½», «⅓» ecc.). 2 I Cantoni possono prevedere che i diritti di comproprietà sopra costruzioni reciprocamente sconfinanti o erette su fondi altrui (art. 670 CC) possano essere iscritte come servitù. 3 In caso di proprietà comune, oltre ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera c, va aggiunta l’indicazione del rapporto giuridico da cui deriva la comunione o la società. |