Ordinanza
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Art. 9 Promozione degli investimenti
1 Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 10a capoverso 1 LRFF sono concessi se è provato che:
2 L’ammontare degli aiuti finanziari è definito in funzione della riduzione del rumore e del contributo all’innovazione nel traffico merci su rotaia, segnatamente per quanto concerne energia e sicurezza. Nel 2016 l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento della differenza rispetto ai costi d’investimento per un carrello convenzionale. In seguito viene ridotto progressivamente, sull’arco di due anni, fino ad ammontare al 50 per cento al massimo di tale differenza. L’UFAM definisce i criteri nel dettaglio e disciplina il calcolo degli aiuti finanziari. 3 Le domande di aiuti finanziari possono essere presentate all’UFAM da parte di imprese con sede in Svizzera entro il 31 dicembre 2025. 4 L’UFAM decide in merito alle domande dopo aver sentito l’UFT. |