Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per: - a.
- risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (RFGAA): qualsiasi materiale genetico di origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura;
- b.
- materiale genetico: qualsiasi materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativo, contenente unità funzionali dell’eredità;
- c.
- banca genetica: struttura in cui le RFGAA sono depositate e conservate sotto forma di sementi;
- d.
- raccolta di conservazione: struttura in cui le RFGAA sono conservate sotto forma di materiale vegetale vegetativo;
- e.
- conservazione ex situ: conservazione di RFGAA al di fuori del loro ambiente naturale;
- f.
- conservazione in situ: conservazione di ecosistemi e habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
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