Ordinanza
|
Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l’uso sostenibile delle RFGAA. Questa comprende banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ. 2 L’UFAG può affidare la gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA. |