Ordinanza
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Art. 6a Contributo per la conservazione in situ 4
1 Per le superfici di conservazione in situ possono essere versati contributi se su di esse sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione:
2 L’UFAG informa in merito alla possibilità di ricevere contributi per le superfici di conservazione in situ. Sceglie quali superfici danno diritto ai contributi tra quelle che sono oggetto di una domanda di contributi. 3 La scelta delle superfici che danno diritto ai contributi avviene in base ai seguenti criteri:
4 Hanno diritto ai contributi i gestori:
5 L’UFAG decide in merito al diritto ai contributi. Può prevedere l’esame preliminare delle domande da parte dei Cantoni. 6 I contributi sono versati a condizione che gli obiettivi di gestione siano raggiunti. 7 Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno. 8 La procedura per il controllo del raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il versamento dei contributi è retta per analogia dalle disposizioni del titolo 3 OPD. L’esecuzione spetta ai Cantoni. 4 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6139). |