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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2021)
Art.16Obiettivi
1 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:
a.
fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
b.
adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
c.
impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.