Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 17Compiti
L’UFIT adempie i seguenti compiti:
a.
sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
b.
sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
c.
gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
d.
garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
e.
mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
f.
garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;
g.
garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
h.
offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;
i.
collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.