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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 4Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative
1 Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.
2 Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.