Ordinanza
|
Art. 1 Obiettivi
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino. 2 Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
4 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |