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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 1Obiettivi
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
2 Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
a.
finanze della Confederazione:
1.
equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,
2.
verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
b.
imposte:
1.
conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,
2.
migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
c.
politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
d.
dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
e.
alcol: conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
f.
gestione dell’Amministrazione:
1.
rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,
2.
coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,
3.
garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;
g.
personale federale:
1.
condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
2.
garantire una previdenza personale adeguata;
h.
prestazioni trasversali: soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
i.
prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
4 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.