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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 2Principi delle attività dipartimentali
Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:
a.
collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;
b.
tiene conto delle esigenze dei cittadini;
c.
promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
d.
adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
e.
persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.