Art.20 Disposizioni particolari
1 L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:
2 Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787). 61 [RU 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 all. n. 4. RU 2014 2887art. 46]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2014 (RS 933.01). |