Art.8 Obiettivi e funzioni
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: - a.
- garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
- b.
- prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
- c.
- si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- d.
- si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
- e.
- provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: - a.
- prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
- b.
- mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
- c.
- rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
- d.
- elabora atti normativi in ambito di:
- 1.
- diritto in materia di finanze pubbliche,
- 2.30
- diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
- e.
- rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
- f.31
- coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
- g.
- cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).
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