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Art. 4 Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative
1 Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale. 2 Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale. |