Art. 18 Disposizioni particolari
1 ...54 2 L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.55 3 L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 202056 sulla trasformazione digitale e l’informatica.57 4 Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi. 54 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019). 55 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019). 57 Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893). |