Ordinanza
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Art. 29
1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199584 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l’IPI è l’autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti85. 2 L’IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento. 3 L’IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.86 85 RS 231.1–232.23, 0.231.0-0.232.163 86 Introdotto dal n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |