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Art. 11a Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia 72
1 La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell’ambito di organizzazioni che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo. 2 Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’organizzazione e il finanziamento. 3 Fedpol può concludere autonomamente convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa con le autorità cantonali di perseguimento penale al fine di adempiere i suoi compiti legali.73 72 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1241). 73 Introdotta dal n. I 6 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). |
