Art. 10
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dirige l’organo di coordinamento conformemente all’articolo 55 LRUm. 2 L’organo di coordinamento ha in particolare i seguenti compiti:
3 Nell’ambito della gestione del portale e della banca dati complementare della Confederazione di cui all’articolo 67 OSRUm8, può consentire lo scambio elettronico di documenti delle procedure di autorizzazione e di notifica tra i richiedenti e le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione. 4 Esso emana direttive sul contenuto dei rapporti delle commissioni d’etica conformemente all’articolo 55 capoverso 2 LRUm. |